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Servizi:

1. Rendiconto condominiale

2. Esecuzione delibere condominiali

3. Disciplina e uso delle parti comuni condominiali

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Servizio 1​

La redazione e l’invio del Rendiconto Condominiale Consuntivo e Preventivo con i relativi riparti avviene unitamente alla convocazione dell’assemblea ordinaria.

E’ mia abitudine inviare questa documentazione abbondantemente entro i sei mesi dalla data di chiusura della gestione previsti come limite massimo dalla Riforma del Condominio, entrata in vigore il 18/06/2013.

Anche in questo caso, la Riforma del Condominio, per la sottoscritta, non ha fatto nessuna differenza avendo sempre operato in questa maniera; ma ci sono amministratori che non redigono il bilancio consuntivo e preventivo e non convocano l’assemblea ordinaria addirittura per anni.

I pasticci che ne nascono sono enormi.

Servizio 2

ASSEMBLEA ORDINARIA

L’assemblea ordinaria è una, quella in cui si presenta il bilancio consuntivo dopo la fine dell’anno gestionale, quello preventivo per l’anno gestionale a venire e in cui si discute la nomina dell’amministratore.

Con le specifiche introdotte dalla Riforma del Condominio: la durata in carica dell’amministratore è rimasta invariata: un anno. La Riforma precisa, a differenza della normativa precedente, che l’incarico si intende rinnovato per ugual durata. 

Ciò fa presumere che, se l’assemblea, una volta scaduto il mandato dell’amministratore, non si pronuncia sulla conferma o meno, questi rimanga in carica per un altro anno.

ASSEMBLEA STRAORDINARIA

Tutte le altre assemblee sono straordinarie e vengono convocate qualora, almeno due condomini che sommino 1/6 dei millesimi totali, ne faccia esplicita richiesta tramite lettera raccomandata o mezzi equipollenti oppure quando l’amministratore ne ravveda la necessità.

E’ mia abitudine eseguire le delibere immediatamente, prima di archiviare il verbale e dopo averlo inviato a tutti i condomini.

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Servizio 3​

L’amministratore opera in maniera che tutti possano fare parimenti uso delle cose comuni, appellandosi, oltre alle normative vigenti, al regolamento condominiale e al buon senso.

E’ inutile però negare che il regolamento condominiale sia sempre stato un gigante con i piedi d’argilla perché, in caso di inosservanza, non era possibile applicare nessuna sanzione come deterrente.

Non a caso, la Riforma ha introdotto la possibilità di modificare il regolamento applicando delle sanzioni pecuniarie dell’ammontare di €. 200 (fino a €. 800 in caso di recidiva); le sanzioni sono destinate al fondo di cui l’amministratore dispone per le spese ordinarie (nuovo art. 70 delle disposizioni di attuazione del Codice Civile).

La sanzione è applicabile esclusivamente in presenza di una norma del regolamento che la preveda.

Ultimamente, quindi, i condòmini stanno valutando di modificare i regolamenti condominiali in questo senso. Qualcuno lo ritiene indispensabile, qualcuno ritiene che sia un provvedimento esagerato. Sarebbe, in effetti, l’unica maniera per imporre l’osservanza perché, fare appello al solo buon senso, in alcuni casi, non è sufficiente.

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